GSS - REGOLAMENTO INTERNO del MAGAZZINO
IL GRUPPO
Art. 1
Il prelievo dell’attrezzatura può essere effettuato solo a titolo personale. Chi effettua il prelievo è responsabile della restituzione dell’attrezzatura.
Art. 2
Possono prelevare attrezzatura soltanto i Soci del G.S.S.-D.L.F.: eventuali terze parti potranno usufruire del detto materiale limitatamente alle attività svolte con i Soci del Gruppo. Il prelievo effettuato a tale titolo dovrà essere controfirmato da almeno un Socio Effettivo il quale si farà garante del corretto utilizzo e della restituzione del materiale stesso.
Art. 3
Il Magazziniere dovrà provvedere a segnare sull’apposito registro cartaceo o informatico (a sua discrezione) le generalità di chi effettua il prelievo, la data, l’attrezzatura prelevata ed il relativo luogo di impiego;
Art. 4
Chi preleva attrezzatura è tenuto a riconsegnarla entro e non oltre 14 giorni dal momento del prelievo, pulita e in ordine e deve verificare che il Magazziniere apponga sull’apposito registro informatico la data di riconsegna, mancando la quale il socio prelevante continua ad essere responsabile del materiale prelevato.
Art. 5
L’attrezzatura va riconsegnata al Magazzino entro 14 giorni dal prelievo. Il Magazziniere non accetterà la restituzione di materiale sporco o in disordine. Nel caso in cui il materiale non rientri in Magazzino entro il 28° giorno dal prelievo, il Socio interessato non potrà effettuare un successivo prelievo.
Art. 6
La riconsegna di materiali utilizzati per l’armo in grotte in esplorazione viene prorogata fino al termine dei lavori, stabilito dal Consiglio Direttivo; eventuali altri casi di proroga (oltre a quelli previsti nel successivo art. 9) sono ammessi solo eccezionalmente e per motivi più che validi e dovranno comunque essere vagliati dal Consiglio Direttivo.
Art. 7
I prelievi dal Magazzino possono essere effettuati soltanto tramite il Magazziniere, il venerdì sera. Il Magazziniere dovrà garantire la propria presenza: solo in casi eccezionali, sotto la propria responsabilità, potrà delegare un suo sostituto.
Art. 8
Il prelievo delle attrezzature didattiche (caschi, bombole, discensori, maniglie e croll) è a pagamento. Il prelevamento del suddetto materiale può essere fatto solo previo pagamento delle quote qui prestabilite, salvo diversa indicazione del Consiglio Direttivo:
Casco: € 2.00
Bombola: € 3.00
Casco con impianto a led: € 5.00
Discensore: € 2.00
Maniglia: € 2.00
Croll: € 2.00
Tali quote dovranno essere versate al Magazziniere al momento del ritiro di ogni attrezzo.
Durante le regolari uscite dei corsi di speleologia promossi dal G.S.S.-D.L.F. gli iscritti ai corsi potranno fruire di tutte le attrezzature suddette previo pagamento della quota d’iscrizione al corso stesso; per l’intera durata del corso tali attrezzature saranno suddivise ed affidate dal Magazziniere agli Istruttori e Aiuto–Istruttori, i quali ne saranno singolarmente responsabili e provvederanno poi a riconsegnare il tutto al Magazzino entro il 12° giorno successivo all’uscita conclusiva del corso.
Gli Allievi, sono successivamente autorizzati, per tutta la durata dell’anno solare in cui si è svolto il loro corso ad usufruire gratuitamente delle attrezzature didattiche di cui sopra secondo le modalità degli Art. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 del presente Regolamento.
Art. 9
I Soci devono segnalare al Magazziniere eventuali deterioramenti individuati e/o causati.
Il Magazziniere è tenuto a controllare lo stato del materiale e a porre immediatamente in disuso il materiale deteriorato, informandone il Consiglio Direttivo.
I Soci prelevanti devono comunque verificare sempre lo stato del materiale prelevato prima di utilizzarlo, in quanto, a norma dell’art. 39 dello Statuto Sociale “[…] spetta agli utenti l'accertamento dei limiti di sicurezza degli attrezzi del G.S.S.-D.L.F. che prendono in uso […]”.
Art. 10
Le attrezzature danneggiate o smarrite vanno reintegrate, a spesa e a cura del singolo responsabile del prelievo.
Art. 11
Gli articoli sopra riportati valgono anche per i Magazzini periferici.
Art. 12
Nella sede del G.S.S.-D.L.F. e presso ogni Magazzino periferico deve sempre essere consultabile dai Soci l’elenco aggiornato di tutte le attrezzature contenute tanto nel Magazzino centrale quanto in tutti i Magazzini periferici del G.S.S.-D.L.F. e delle eventuali attrezzature depositate in grotte in corso di esplorazione.
Se richiesto da qualche Socio, il Magazziniere esporrà inoltre in sede l’elenco aggiornato delle attrezzature temporaneamente non disponibili in Magazzino (comprensivo dei nominativi dei Soci che le hanno in deposito e della data in cui sono state ritirate dal Magazzino).
Il prelievo dell’attrezzatura può essere effettuato solo a titolo personale. Chi effettua il prelievo è responsabile della restituzione dell’attrezzatura.
Art. 2
Possono prelevare attrezzatura soltanto i Soci del G.S.S.-D.L.F.: eventuali terze parti potranno usufruire del detto materiale limitatamente alle attività svolte con i Soci del Gruppo. Il prelievo effettuato a tale titolo dovrà essere controfirmato da almeno un Socio Effettivo il quale si farà garante del corretto utilizzo e della restituzione del materiale stesso.
Art. 3
Il Magazziniere dovrà provvedere a segnare sull’apposito registro cartaceo o informatico (a sua discrezione) le generalità di chi effettua il prelievo, la data, l’attrezzatura prelevata ed il relativo luogo di impiego;
Art. 4
Chi preleva attrezzatura è tenuto a riconsegnarla entro e non oltre 14 giorni dal momento del prelievo, pulita e in ordine e deve verificare che il Magazziniere apponga sull’apposito registro informatico la data di riconsegna, mancando la quale il socio prelevante continua ad essere responsabile del materiale prelevato.
Art. 5
L’attrezzatura va riconsegnata al Magazzino entro 14 giorni dal prelievo. Il Magazziniere non accetterà la restituzione di materiale sporco o in disordine. Nel caso in cui il materiale non rientri in Magazzino entro il 28° giorno dal prelievo, il Socio interessato non potrà effettuare un successivo prelievo.
Art. 6
La riconsegna di materiali utilizzati per l’armo in grotte in esplorazione viene prorogata fino al termine dei lavori, stabilito dal Consiglio Direttivo; eventuali altri casi di proroga (oltre a quelli previsti nel successivo art. 9) sono ammessi solo eccezionalmente e per motivi più che validi e dovranno comunque essere vagliati dal Consiglio Direttivo.
Art. 7
I prelievi dal Magazzino possono essere effettuati soltanto tramite il Magazziniere, il venerdì sera. Il Magazziniere dovrà garantire la propria presenza: solo in casi eccezionali, sotto la propria responsabilità, potrà delegare un suo sostituto.
Art. 8
Il prelievo delle attrezzature didattiche (caschi, bombole, discensori, maniglie e croll) è a pagamento. Il prelevamento del suddetto materiale può essere fatto solo previo pagamento delle quote qui prestabilite, salvo diversa indicazione del Consiglio Direttivo:
Casco: € 2.00
Bombola: € 3.00
Casco con impianto a led: € 5.00
Discensore: € 2.00
Maniglia: € 2.00
Croll: € 2.00
Tali quote dovranno essere versate al Magazziniere al momento del ritiro di ogni attrezzo.
Durante le regolari uscite dei corsi di speleologia promossi dal G.S.S.-D.L.F. gli iscritti ai corsi potranno fruire di tutte le attrezzature suddette previo pagamento della quota d’iscrizione al corso stesso; per l’intera durata del corso tali attrezzature saranno suddivise ed affidate dal Magazziniere agli Istruttori e Aiuto–Istruttori, i quali ne saranno singolarmente responsabili e provvederanno poi a riconsegnare il tutto al Magazzino entro il 12° giorno successivo all’uscita conclusiva del corso.
Gli Allievi, sono successivamente autorizzati, per tutta la durata dell’anno solare in cui si è svolto il loro corso ad usufruire gratuitamente delle attrezzature didattiche di cui sopra secondo le modalità degli Art. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 del presente Regolamento.
Art. 9
I Soci devono segnalare al Magazziniere eventuali deterioramenti individuati e/o causati.
Il Magazziniere è tenuto a controllare lo stato del materiale e a porre immediatamente in disuso il materiale deteriorato, informandone il Consiglio Direttivo.
I Soci prelevanti devono comunque verificare sempre lo stato del materiale prelevato prima di utilizzarlo, in quanto, a norma dell’art. 39 dello Statuto Sociale “[…] spetta agli utenti l'accertamento dei limiti di sicurezza degli attrezzi del G.S.S.-D.L.F. che prendono in uso […]”.
Art. 10
Le attrezzature danneggiate o smarrite vanno reintegrate, a spesa e a cura del singolo responsabile del prelievo.
Art. 11
Gli articoli sopra riportati valgono anche per i Magazzini periferici.
Art. 12
Nella sede del G.S.S.-D.L.F. e presso ogni Magazzino periferico deve sempre essere consultabile dai Soci l’elenco aggiornato di tutte le attrezzature contenute tanto nel Magazzino centrale quanto in tutti i Magazzini periferici del G.S.S.-D.L.F. e delle eventuali attrezzature depositate in grotte in corso di esplorazione.
Se richiesto da qualche Socio, il Magazziniere esporrà inoltre in sede l’elenco aggiornato delle attrezzature temporaneamente non disponibili in Magazzino (comprensivo dei nominativi dei Soci che le hanno in deposito e della data in cui sono state ritirate dal Magazzino).
Il presente Regolamento è stato predisposto dalla Commissione Magazzino del Gruppo Speleologico Savonese e ratificato dal Consiglio Direttivo del G.S.S.-D.L.F. con delibera del 25/01/12.