GSS - REGOLAMENTO INTERNO del MAGAZZINO - GRUPPO SPELEOLOGICO SAVONESE

GRUPPO SPELEOLOGICO SAVONESE
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GSS - REGOLAMENTO INTERNO del MAGAZZINO

IL GRUPPO
Art. 1
Il  prelievo dell’attrezzatura può essere effettuato solo a titolo  personale. Chi effettua il prelievo è responsabile della restituzione  dell’attrezzatura.

Art. 2
Possono prelevare  attrezzatura soltanto i Soci del G.S.S.-D.L.F.: eventuali terze parti  potranno usufruire del detto materiale limitatamente alle attività  svolte con i Soci del Gruppo. Il prelievo effettuato a tale titolo dovrà  essere controfirmato da almeno un Socio Effettivo il quale si farà  garante del corretto utilizzo e della restituzione del materiale stesso.

Art. 3
Il Magazziniere  dovrà provvedere a segnare sull’apposito registro cartaceo o informatico  (a sua discrezione) le generalità di chi effettua il prelievo, la data,  l’attrezzatura prelevata ed il relativo luogo di impiego;

Art. 4
Chi preleva  attrezzatura è tenuto a riconsegnarla entro e non oltre 14 giorni dal  momento del prelievo, pulita e in ordine e deve verificare che il  Magazziniere apponga sull’apposito registro informatico la data di  riconsegna, mancando la quale il socio prelevante continua ad essere  responsabile del materiale prelevato.

Art. 5
L’attrezzatura va  riconsegnata al Magazzino entro 14 giorni dal prelievo. Il Magazziniere  non accetterà la restituzione di materiale sporco o in disordine. Nel  caso in cui il materiale non rientri in Magazzino entro il 28° giorno  dal prelievo, il Socio interessato non potrà effettuare un successivo  prelievo.

Art. 6
La riconsegna di  materiali utilizzati per l’armo in grotte in esplorazione viene  prorogata fino al termine dei lavori, stabilito dal Consiglio Direttivo;  eventuali altri casi di proroga (oltre a quelli previsti nel successivo  art. 9) sono ammessi solo eccezionalmente e per motivi più che validi e  dovranno comunque essere vagliati dal Consiglio Direttivo.

Art. 7
I prelievi dal  Magazzino possono essere effettuati soltanto tramite il Magazziniere, il  venerdì sera. Il Magazziniere dovrà garantire la propria presenza: solo  in casi eccezionali, sotto la propria responsabilità, potrà delegare un  suo sostituto.

Art. 8
Il prelievo delle  attrezzature didattiche (caschi, bombole, discensori, maniglie e croll) è  a pagamento. Il prelevamento del suddetto materiale può essere fatto  solo previo pagamento delle quote qui prestabilite, salvo diversa  indicazione del Consiglio Direttivo:
Casco:                             € 2.00
Bombola:                          € 3.00
Casco con impianto a led:    € 5.00
Discensore:                       € 2.00
Maniglia:                          € 2.00
Croll:                               € 2.00

Tali quote dovranno essere versate al Magazziniere al momento del ritiro di ogni attrezzo.

Durante  le regolari uscite dei corsi di speleologia promossi dal G.S.S.-D.L.F.  gli iscritti ai corsi potranno fruire di tutte le attrezzature suddette  previo pagamento della quota d’iscrizione al corso stesso; per l’intera  durata del corso tali attrezzature saranno suddivise ed affidate dal  Magazziniere agli Istruttori e Aiuto–Istruttori, i quali ne saranno  singolarmente responsabili e provvederanno poi a riconsegnare il tutto  al Magazzino entro il 12° giorno successivo all’uscita conclusiva del  corso.
Gli Allievi, sono successivamente autorizzati, per tutta la  durata dell’anno solare in cui si è svolto il loro corso ad usufruire  gratuitamente delle attrezzature didattiche di cui sopra secondo le  modalità degli Art. 1, 2,  3, 4, 5, 7, 9, 10 del presente Regolamento.

Art. 9
I Soci devono segnalare al Magazziniere eventuali deterioramenti individuati e/o causati.

Il  Magazziniere è tenuto a controllare lo stato del materiale e a porre  immediatamente in disuso il materiale deteriorato, informandone il  Consiglio Direttivo.

I Soci prelevanti devono comunque verificare  sempre lo stato del materiale prelevato prima di utilizzarlo, in  quanto, a norma dell’art. 39 dello Statuto Sociale “[…] spetta agli  utenti l'accertamento dei limiti di sicurezza degli attrezzi del  G.S.S.-D.L.F. che prendono in uso […]”.

Art. 10
Le attrezzature danneggiate o smarrite vanno reintegrate, a spesa e a cura del singolo responsabile del prelievo.

Art. 11
Gli articoli sopra riportati valgono anche per i Magazzini periferici.

Art. 12
Nella sede del  G.S.S.-D.L.F. e presso ogni Magazzino periferico deve sempre essere  consultabile dai Soci l’elenco aggiornato di tutte le attrezzature  contenute tanto nel Magazzino centrale quanto in tutti i Magazzini  periferici del G.S.S.-D.L.F. e delle eventuali attrezzature depositate  in grotte in corso di esplorazione.

Se richiesto da qualche  Socio, il Magazziniere esporrà inoltre in sede l’elenco aggiornato delle  attrezzature temporaneamente non disponibili in Magazzino (comprensivo  dei nominativi dei Soci che le hanno in deposito e della data in cui  sono state ritirate dal Magazzino).


Il  presente Regolamento è stato predisposto dalla Commissione Magazzino  del Gruppo Speleologico Savonese e ratificato dal Consiglio Direttivo  del G.S.S.-D.L.F. con delibera del 25/01/12.
Ultimo aggiornamento: 08/04/2024
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